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Accesso civico generalizzato
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Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013 e dalle Linee Guida ANAC – Delibera n. 1309/2016 adottate ai sensi dell’art. 5bis, comma 6, del d.lgs. 33/2016.
Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
L’istanza può essere presentata a Municipia Spa presentando richiesta all’indirizzo di posta elettronica: municipia@pec.eng.it. La comunicazione elettronica deve avere come oggetto: “Istanza di accesso civico generalizzato”.